"Non voglio che un avvocato mi dica

cosa non posso fare;

io lo pago perche' mi dica come fare quello che voglio fare"

(J.P. Morgan)

››› 

FACTORING

Dal punto di vista giuridico e' una cessione del credito (art. 1260 e 1267 c.c.), mediante la quale il creditore originario (cedente) trasferisce il credito ad un'altra persona (cessionario/factor). Per effetto della cessione il debitore ceduto, il cui consenso alla cessione e' necessario, invece di dover rivolgere la prestazione verso il cedente, e' tenuto per la stessa verso il cessionario. E' bene tenere pero' distinti il contratto di factoring e la cessione dei crediti che, sul piano della strumentalita', si pone come il meccanismo necessario e quasi sempre sufficiente ad assecondare il perseguimento di quelle funzioni che le parti hanno attribuito al contratto.La cessione del credito e' cioe' lo strumento operativo del contratto di factoring.

| LISTA DOCUMENTI FACTORING |

BENEFICIARI

1. Imprese Commerciali e Industriali

2. Artigiani, Commercianti

3. Liberi Professionisti ed Artisti

4. Titolari di Partita Iva

VANTAGGI

Finanziamento totale dell'investimento

Integrale deducibilita' dei canoni

Costruzione di piani di pagamento correlati alle entrate previste

Nessun rilascio di garanzie ipotecarie

Immediato uso del bene senza un gravoso esborso

Possibilita' di accesso ai contributi pubblici